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Risposte utili

In questa sezione trovate le risposte alle domande più frequenti

La cosa più corretta da fare è avvisare i competenti Uffici Municipali, la centrale operativa del Comando di Polizia Locale – 0372 454516 e l’ATS Val Padana 0372 497630 della “presenza di randagi” specificando il luogo e la frequenza di avvistamento.

In caso di segnalazione di questa tipologia di evento è previsto l’intervento di un Veterinario Ufficiale, anche in pronta disponibilità.

Dalla notifica hai l’obbligo del ritiro entro cinque giorni dalla comunicazione. L’inadempienza a questo obbligo può essere punito, fatti salvi gli aspetti penali, con una sanzione amministrativa fino a 900 €.

L’Anagrafe Canina Regionale della Lombardia è un sistema informatizzato che la Regione mette a disposizione dei cittadini per la registrazione dei cani presenti sul territorio regionale e al quale il proprietario, il possessore o il detentore anche temporaneo (compreso quindi anche chi ne fa commercio), residente in Regione deve obbligatoriamente iscrivere il cane.

Essa serve a garantire la veloce restituzione dei cani smarriti al legittimo proprietario, a conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina e rappresenta inoltre un sistema molto utile per contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani, con tutte le ripercussioni che tale fenomeno comporta in termini di sofferenza degli animali e di pericolo per i cittadini.

In ogni regione è presente un analogo sistema anagrafico presso il quale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 281/1991 e da varie Ordinanze Ministeriali, i residenti proprietari di cani devono obbligatoriamente iscrivere i propri animali.

L´iscrizione consiste nella registrazione anagrafica completa dei dati segnaletici (sesso, razza, taglia, mantello, data di nascita, ecc.) dell´animale e del numero di microchip che lo identifica in modo univoco (o del tatuaggio per i cani nati prima del 2004), associati ai dati anagrafici e ai recapiti domiciliari e telefonici del legittimo proprietario e/o del detentore che ne è intestatario e responsabile a tutti gli effetti; in caso di dubbi è opportuno che i proprietari di cani richiedano una verifica della corretta iscrizione in Anagrafe Canina Informatizzata o il rilascio del relativo Certificato di Iscrizione al proprio Veterinario di fiducia o al servizio Veterinario dell’ ASL o al competente ufficio del Comune di residenza.

L’applicazione del microchip e l’iscrizione può essere effettuata a spese del proprietario presso qualunque Ambulatorio Veterinario accreditato all’accesso alla banca dati o, previo accordo telefonico, al Distretto Veterinario dell’ASL.

Le generalità del proprietario o detentore e i dati segnaletici del cane iscritto unitamente al numero di microchip assegnato sono registrati nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina e riversati, in automatico, nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute dove è possibile risalire a quale anagrafe regionale risulta iscritto il cane.

L’iscrizione dei cani all’Anagrafe Canina della Regione Lombardia deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione a qualunque titolo; o comunque entro 15 giorni dall’inizio del possesso, come per esempio nei casi in cui si acquista un cane iscritto a un’anagrafe regionale diversa da quella di residenza o si importi un cane, munito di microchip e passaporto, da uno stato estero.

Si, è indispensabile: al fine della registrazione in anagrafe, all´animale viene contestualmente apposto, in maniera indolore, un microchip elettronico.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 5 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l´orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso; al suo interno contiene un codice numerico unico formato da 15 cifre, rilevabile con un apposito lettore, che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

Qualora il microchip risulti indecifrabile o illeggibile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare e il cane verrà iscritto in anagrafe con entrambi gli identificativi applicati.

In Lombardia l´iscrizione all´anagrafe canina da parte del proprietario è obbligatoria ai sensi dell´art. 109 della L.R. 33/2009 e l´inosservanza prevede una sanzione amministrativa fino a 150 €.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a far registrare in Anagrafe, entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o del domicilio o del recapito.

La variazione può essere registrata sia presso il Distretto Veterinario dell’ASL ma anche presso qualunque Ambulatorio Veterinario accreditato all’accesso alla banca dati o, quando attivato, presso l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza.

Per l´inosservanza di questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa fino a 150 €.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a denunciare entro 15 giorni il decesso del proprio animale all’Anagrafe canina e entro sette giorni, il suo eventuale smarrimento.

L’evento può essere registrato sia presso il Distretto Veterinario dell’ASL oppure presso qualunque Ambulatorio Veterinario accreditato all’accesso alla banca dati o, quando attivato, presso l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza.

Anche per l´inosservanza di questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa fino a 150 €.

Le spoglie dell’animale di proprietà deceduto presso il proprio domicilio devono essere smaltite tramite Ditte Autorizzate che possono essere reperite attraverso Internet, o presso appositi impianti Cimiteriali.

In alternativa è possibile chiedere e ottenere dal Comune di residenza l’autorizzazione alla tumulazione in un terreno di proprietà quando ciò non comporta inconvenienti di carattere igienico sanitario.

In caso di cessione definitiva del proprio cane, chi lo cede e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all´anagrafe canina entro 15 giorni.

Il cambio di proprietà o di detenzione tra persone residenti in Regione Lombardia può essere registrato sia presso il Distretto Veterinario dell’ASL ma anche presso qualunque Ambulatorio Veterinario accreditato all’accesso alla banca dati o, quando attivato, presso l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza.

La registrazione della cessione a persone residenti in Regioni diverse dalla Lombardia deve essere effettuata presso il Distretto Veterinario dell’ASL.

E’ ragionevolmente opportuno che sia il cedente, acquisita la necessaria documentazione dall’acquirente a provvedere affinché venga registrato il passaggio di proprietà:

per la registrazione è necessaria la compilazione di un documento che riporti oltre ai dati anagrafici del cane anche le generalità e le firme del cedente e dell’acquirente unito a copia fotostatica dei loro documenti di identità.

Per l´inosservanza di questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa fino a 150 €.

La legge nazionale tutela gli animali dai maltrattamenti con il secondo periodo dell’Art. 727 e con l’Art. 544 ter del Codice Penale.

Anche la L.R. Lombardia 33/2009 all’Art. 105 commi 1 e 2 tutela gli animali dai maltrattamenti:

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d’affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. È vietato:

a) … omissis … ; … omissis … ; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la cui inosservanza è prevista una sanzione amministrativa fino a 900 €.

Poiché molte condizioni di maltrattamento possono essere diagnosticate, accertate e certificate da un Medico Veterinario iscritto all’Ordine è opportuno ricorrere ad un professionista per avere un parere qualificato relativamente alla natura e alla gravità di quanto osservato a carico di un animale.

Se l’accertamento, certificato da parte di un Medico Veterinario, evidenzia una situazione di effettivo maltrattamento sarà quindi possibile sporgere denuncia a carico del proprietario/detentore presso le competenti autorità di Pubblica Sicurezza anche locali.

In alternativa è anche possibile segnalare la situazione di maltrattamento evidenziata in modo circostanziato e per iscritto al Distretto Veterinario dell’ASL e richiedere quindi il sopralluogo di un Veterinario Ufficiale che provvederà agli accertamenti e adempimenti di legge previsti.

Va premesso che la libera scelta di detenere un animale domestico per proprio diletto, compagnia o utilità deve essere sempre attentamente e responsabilmente ponderata , nella prospettiva che l’impegno ad accudirlo, nutrirlo e fornirgli cure e attenzioni dovrà durare per tutta la vita dell’animale .

Prima di decidere di diventare proprietari di un cane è sempre indispensabile valutare attentamente i propri stili di vita e le proprie prospettive di stabilità economica e sociale, in quanto la necessità di separarsi da esso, anche solo per brevi periodi, potrebbe comportare, oltre a numerosi problemi per l’animale stesso, forti difficoltà, anche di natura economica.

Purtroppo a volte, i casi della vita possono portare alcune persone, loro malgrado, a dover rinunciare a tenere l’animale d’affezione, dal quale mai avrebbero pensato di doversi separare.

Eventi quali l’insorgenza di gravi malattie o forti difficoltà economiche, la necessità di trasferirsi per ragioni di lavoro o di trasloco, la perdita improvvisa di un congiunto possono indurre a rinunciare ad accudire il proprio animale.

In altri casi invece, persone poco accorte fanno scelte improvvisate, magari dettate dall’emotività, e si ritrovano a dover gestire cani che per loro natura, carattere, taglia e attitudine presentano particolari difficoltà di educazione e allevamento.

In queste situazioni, inevitabilmente, alcuni si ritrovano a doversi liberare, in qualche modo, dall’impegno che comporta il possesso di un cane e a dover cercare qualcuno che se ne assuma gli obblighi.

Va qui affermato che l’abbandono di un animale è un atto vile e ignobile che può comportare gravi danni, oltre che all’animale stesso anche a terze persone; e che tale comportamento è vietato e sanzionato dall’ Art. 727 del Codice Penale con l’arresto fino a 1 anno o un’ ammenda da 1000 a 10000 € e dalla Legge Regionale 33/2009 con una sanzione amministrativa fino a 900 €.

In queste necessità la soluzione migliore è sempre quella di trovare la disponibilità di qualcuno tra parenti, amici o conoscenti cui cedere il cane in detenzione o in proprietà.

Diversamente è possibile pubblicizzare la ricerca di un nuovo proprietario, che si prenda cura del cane a titolo gratuito od oneroso, tramite annunci sui giornali o nei numerosi siti web che si occupano di scambi di animali.

Nello stesso modo è possibile chiedere aiuto ed assistenza presso associazioni cinofile o Enti che dispongono di strutture di ricovero private (pensioni, canili amatoriali o strutture zoofile) .

Ovviamente gli eventuali cambi di proprietà e detenzione dovranno essere registrati in anagrafe canina come da normativa vigente.

Da ultimo, è possibile inoltrare presso il Comune di residenza (o dove attivato presso il competente Ufficio per i Diritti degli Animali) una domanda di cessione definitiva del cane, il cui fac-simile dovrebbe essere reperibile in municipio o presso il canile rifugio di riferimento. In essa andranno dichiarate le proprie generalità, i dati identificativi (microchip) del cane e le gravi motivazioni che hanno indotto a richiederne la cessione.

Spetterà poi al Comune di residenza, in base alla disponibilità degli spazi di ricovero presso il proprio canile rifugio, effettuare le necessarie valutazioni ai fini dell’accoglimento della domanda, con la possibilità di porre a carico del richiedente le spese di mantenimento del cane (come previsto all’ Art. 114 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 33/2009). Solamente in seguito al formale accoglimento della domanda sarà poi possibile consegnare il cane al canile rifugio.

Posso inoltrare la domanda direttamente dal sito www.caniledicremona.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito, oppure posso recarmi direttamente al Canile di Cremona sito in Via Vecchio Casello, 1 e compilare l’apposito modulo insieme all’operatore.

Per potersi recare con il cane in altri Paesi terzi, fuori dall’area europea, è opportuno richiedere informazioni presso i rispettivi consolati sulle certificazioni necessarie per l’ingresso alla frontiera.

Inoltre per il rimpatrio possono essere richieste ulteriori certificazioni rilasciate dalla competente Autorità Sanitaria del paese in cui ci si è recati.

Per questi motivi è bene programmare con sufficiente anticipo i viaggi in paesi terzi rivolgendosi al Dipartimento Veterinario della propria ASL per avere delucidazioni sugli adempimenti necessari.

Per recarsi in un Paese della Comunità Europea con i propri cani (il cui numero non può essere superiore a 5 !!!) è necessario che essi siano identificati con microchip, abbiano un’età superiore alle 12 settimane, siano vaccinati contro la Rabbia (da almeno 21 giorni se sono vaccinati per la prima volta) e siano muniti del PASSAPORTO EUROPEO per animali da compagnia.

Il PASSAPORTO EUROPEO è uno speciale documento di identificazione dell’animale, in forma di libretto, che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL dietro presentazione del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e di un certificato di buona salute e di vaccinazione antirabbica del veterinario curante redatto data partenza.

Per l’ingresso in alcuni Paesi nell’Area della Comunità Europea possono essere richieste sul passaporto anche altre attestazioni come per es. i trattamenti contro le endo e le ectoparassitosi.

Il cane va al legittimo proprietario iscritto in anagrafe canina;

tuttavia come per qualunque bene di proprietà, può esserne rivendicata l’assegnazione anche da parte del coniuge che non è il proprietario registrato in anagrafe canina.

Sarà il giudice, anche tenendo conto della natura senziente dell’animale, a deciderne l’assegnazione.

In pratica il cane potrebbe anche essere dato in affido come se fosse un bambino e anche stare alternativamente con i due coniugi con il coniuge non affidatario che deve avvisare l’affidatario quando va a prendere il cane per i suoi quindici giorni, o per i suoi sei mesi.

I coniugi separati dovrebbero pensarci bene prima di rivolgersi al tribunale per contendersi il cane, cercando tra loro, con onestà intellettuale e morale, la soluzione migliore per lui.

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